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ARTICOLO
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Accesso
1. L'accesso all'archivio
è libero e gratuito.
2. Possono accedere all' archivio i cittadini italiani
e stranieri.
3. Per accedere all'archivio è necessario compilare
la domanda
di ammissione (modulo n.1).
ARTICOLO
2
Richiesta, consegna e consultazione
del materiale d'archivio
1. Per richiedere la consultazione del materiale d'archivio
lo studioso deve compilare il modulo apposito (modulo
n. 2) e consegnarlo al personale dell'archivio.
2. Le prese della documentazione sono regolate per appuntamento.
3. La documentazione viene consegnata allo studioso in
una scatola a lui intestata.
4. La consultazione avviene nei locali predisposti a tale
scopo.
5. E' consentito avere in consultazione una sola scatola.
6. Non è consentito tenere in deposito più
di due scatole.
7. La documentazione rimane in deposito 30 giorni lavorativi
e il deposito può essere rinnovato.
8. Lo studioso non può cedere ad altri il materiale
archivistico consultato.
9. I documenti devono essere trattati con il massimo riguardo:
è vietato alterare l'ordine delle carte all'interno
dei fascicoli, apporre sui documenti annotazioni, anche a
matita o appoggiarvi fogli.
10. Non è consentito per nessun motivo uscire dalla
sala studio portando con sé documenti, sarà
il personale dell'archivio a recarsi al tavolo dello studioso
che abbia bisogno di specifici chiarimenti.
11. E' vietato il prestito esterno dei documenti conservati
negli archivi.
12. Lo studioso che dovesse allontanarsi temporaneamente
dalla sala studio dovrà ricollocare la documentazione
nella busta o nella scatola.
13. Nella sala studio è ammesso l’uso del
personal computer.
14. Non è consentito introdurre bevande e cibo
in sala studio.
ARTICOLO 3
Consultabilità dei
documenti
1. La documentazione è liberamente consultabile
fatta eccezione per:
a) i documenti considerati riservati dalla direzione della
Fondazione per i quali si applicano i limiti cronologici previsti
dalle norme vigenti per l'Archivio Centrale dello Stato.
b) i documenti per i quali il proprietario ha posto come
condizione per il deposito la non consultabilità
di tutto o di parte delle carte dell'ultimo settantennio
(art. 127 c.2, d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice
dei beni culturali e del paesaggio")
2. Nella consultazione della documentazione lo studioso
si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel
«Codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi storici»
(art. 127 c.2, d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice
dei beni culturali e del paesaggio").
Il testo del «Codice di deontologia» è
a disposizione del pubblico.
ARTICOLO 4
Riproduzione del materiale d'archivio
1. L'autorizzazione alla riproduzione dei documenti è
a discrezione della Fondazione, strettamente personale
e concessa esclusivamente per motivi di studio.
2. Per chiedere l'autorizzazione alla riproduzione del
materiale d'archivio lo studioso deve compilare il modulo
apposito che consegnerà personalmente in archivio
(modulo n. 3).
3. Sono esclusi dalla fotoriproduzione integrale i verbali
delle riunioni degli organismi dirigenti del Pci.
4. Non è consentito riprodurre:
a) serie di documenti che configurino una raccolta organica
b) documenti stampati su veline
c) documenti rilegati
d) documenti in cattivo stato di conservazione
5. L'autorizzazione alla riproduzione dei documenti conservati
nell' Archivio Luchino Visconti e nell'Archivio Sibilla Aleramo
viene presentata all' archivio ma rilasciata dalla direzione
della Fondazione.
6. Nell’arco dell’anno solare lo studioso
può chiedere l’autorizzazione a riprodurre
fino a 100 fogli.
7. Non è consentito riprodurre con macchina fotografica
digitale i documenti se non previa autorizzazione della
direzione.
8. I documenti vanno selezionati per la fotocopiatura
secondo l’ordine in cui si trovano nel fascicolo
e non devono essere rimossi per nessuna ragione.
ARTICOLO
5
Pubblicazione di documenti conservati
negli archivi della Fondazione Istituto Gramsci
1. Le domande di pubblicazione vanno indirizzate
alla direzione della Fondazione in carta libera via posta
o via mail.
2. La richiesta deve riportare:
nome e cognome del richiedente,
la lista dei documenti di cui si chiede la pubblicazione,
completa di segnatura archivistica, della consistenza
in pagine e del formato per ogni singolo documento;
il titolo e il contesto della pubblicazione (articolo
di rivista, saggio etc.) e nome dell'editore.
3. L'utente è tenuto a far pervenire alla Fondazione
Istituto Gramsci copia o segnalazione delle pubblicazioni
in cui sia stato utilizzato o citato materiale archivistico
conservato nell' archivio della Fondazione.
Chi trasgredisce le regole dettate dal regolamento
potrà essere escluso temporaneamente, o per sempre,
dall' accesso in archivio.
LA DIREZIONE |