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ARTICOLO
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Accesso
1. L'accesso all'archivio
è libero e gratuito.
2. Possono accedere all'archivio i cittadini italiani e stranieri.
3. Per accedere all'archivio è necessario compilare
la domanda
di ammissione (modulo n.1) e consegnarla al personale dell'archivio.
ARTICOLO
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Richiesta, consegna e consultazione
del materiale d'archivio
1. Per richiedere la consultazione del materiale d'archivio
lo studioso deve compilare il modulo apposito (modulo n. 2)
e consegnarlo al personale dell'archivio.
2. Le prese della documentazione sono regolate per appuntamento.
3. La documentazione viene consegnata allo studioso in una
scatola a lui intestata.
4. La consultazione avviene nei locali predisposti a tale
scopo.
5. Non è consentito avere in consultazione più
di una scatola alla volta.
6. La documentazione rimane in deposito 30 giorni lavorativi.
7. Lo studioso non può cedere ad altri il materiale
archivistico consultato.
8. I documenti devono essere trattati con il massimo riguardo:
è vietato alterare l'ordine delle carte all'interno
dei fascicoli, apporre sui documenti annotazioni o appogiarvi
fogli.
9. Non è consentito per nessun motivo uscire dalla
sala studio portando con sé documenti, sarà
il personale dell'archivio a recarsi al tavolo dello studioso
che necessiti di chiarimenti.
10. E' vietato il prestito esterno dei documenti conservati
in archivio.
11. Lo studioso che dovesse allontanarsi temporaneamente dalla
sala studio dovrà ricollocare la documentazione nella
busta o nella scatola.
12. Nella sala studio è ammesso l’uso del personal
computer.
13. Non è consentito introdurre bevande e cibo in sala
studio.
ARTICOLO 3
Consultabilità dei documenti
1. La documentazione è liberamente consultabile fatta
eccezione per:
a) i documenti considerati riservati dalla direzione della
Fondazione;
b) i documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi
dell'art. 125 ("Declaratoria di riservatezza")
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs 22 gennaio
2004 n. 42;
c) i documenti per i quali il proprietario ha posto come condizione
per il deposito la non consultabilità di tutto o di
parte delle carte dell'ultimo settantennio (art. 127 c.2,
del Codice).
2. Nella consultazione della documentazione lo studioso si
impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel «Codice
di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
personali per scopi storici».
Il testo del «Codice di deontologia» è
a disposizione del pubblico in archivio.
ARTICOLO 4
Riproduzione del materiale d'archivio
1. L'autorizzazione alla riproduzione dei documenti è
a discrezione della Fondazione, strettamente personale e concessa
esclusivamente per motivi di studio.
2. Per chiedere l'autorizzazione alla riproduzione del materiale
d'archivio lo studioso deve compilare il modulo apposito che
consegnerà personalmente in archivio (modulo n. 3).
3. Sono esclusi dalla fotoriproduzione integrale i verbali
delle riunioni degli organismi dirigenti del Pci.
4. Non è consentito riprodurre:
a) serie di documenti che configurino una raccolta organica;
b) documenti stampati su veline;
c) documenti rilegati;
d) documenti in cattivo stato di conservazione.
5. L'autorizzazione alla riproduzione dei documenti conservati
nell'Archivio Luchino Visconti e nell'Archivio Sibilla Aleramo
viene presentata all'archivio ma rilasciata dalla direzione
della Fondazione.
6. Nell’arco dell’anno solare lo studioso può
chiedere l’autorizzazione a riprodurre fino a 100 fogli.
7. Non è consentito riprodurre con macchina fotografica
digitale i documenti se non previa autorizzazione della direzione.
8. I documenti vanno selezionati per la fotocopiatura secondo
l’ordine in cui si trovano nel fascicolo e non devono
essere rimossi per nessuna ragione.
ARTICOLO
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Pubblicazione di documenti conservati
negli archivi della Fondazione Istituto Gramsci
1. Le domande di pubblicazione vanno indirizzate alla
direzione della Fondazione in carta libera via posta (via
Portuense 95c, 00153 Roma) o via mail.
2. La richiesta deve riportare:
- nome e cognome del richiedente;
- la lista dei documenti di cui si chiede la pubblicazione,
completa di segnatura archivistica, consistenza in pagine
e del formato per ogni singolo documento;
- il titolo e il contesto
della pubblicazione (articolo di rivista, saggio etc.) e nome
dell'editore.
3. L'utente è tenuto a far pervenire alla Fondazione
Istituto Gramsci copia o segnalazione delle pubblicazioni
in cui sia stato riprodotto integralmente o citato materiale
archivistico, conservato nell'archivio della Fondazione.
Chi trasgredisce le regole dettate dal regolamento potrà
essere escluso temporaneamente, o per sempre, dall'accesso
in archivio.
LA DIREZIONE |