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| LO
STATUTO |
ARTICOLO 1. FONDAZIONE
Con la denominazione “Istituto Gramsci - ONLUS”
è costituita in Roma una Fondazione.
ARTICOLO 2. FINALITÀ DELLA FONDAZIONE
1. La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha come fine
l’arricchimento critico della tradizione del patrimonio
ideale della sinistra e del socialismo democratico in
Europa.
Essa promuove, in questa ispirazione, studi e ricerche
sull’opera e il pensiero di Antonio Gramsci, sulla
storia, la politica e la società contemporanea,
e sulle forme del loro mutamento.
Nella propria attività, essa si riferisce ai
soggetti e agli Istituti locali, nazionali e internazionali
che presentano analoghe ispirazioni e finalità.
La Fondazione persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale, come definite nell’articolo
10 della legge n. 460/97.
2. La Fondazione nei suoi scopi istituzionali:
a) cura la tutela, la conservazione e l’arricchimento
del proprio archivio, e promuove l’attività
di ricerca ad esso legata;
b) conserva e incrementa la propria biblioteca;
c) garantisce l’apertura al pubblico dell’archivio
e della biblioteca secondo i criteri adottati dalla
Comunità Scientifica Internazionale;
d) valorizza il proprio patrimonio archivistico e bibliotecario,
tramite l’applicazione delle nuove tecnologie;
e) promuove le pubblicazioni nazionali e internazionali
delle opere di Antonio Gramsci;
f) promuove le attività e le pubblicazioni nazionali
e internazionali legate all’opera e alla figura
di Antonio Gramsci;
g) istituisce borse di studio e premi a favore di giovani
studiosi italiani e stranieri nelle discipline di sua
competenza;
h) promuove le attività che si svolgono sul territorio
nazionale sotto il nome di Istituto Gramsci.
Per il raggiungimento dei suddetti scopi istituzionali
la Fondazione:
i) promuove e organizza ricerche, corsi, convegni e
pubblicazioni nelle discipline di sua competenza;
l) promuove, progetta, organizza e gestisce anche su
commessa o sulla base di appositi finanziamenti, attività
formative e seminariali nelle discipline di sua competenza
sia in via diretta sia a mezzo di enti, strutture, e
organismi pubblici o privati ai quali può aderire
o che può costituire in associazione con istituzioni
consimili.
La Fondazione non può svolgere attività
diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle
ad esse direttamente connesse od accessorie per natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. ARTICOLO 3. PATRIMONIO E PROVENTI
3.1 - 3.1 - Il patrimonio della Fondazione è
costituito:
a) dall’Archivio, quale risulta dalla relazione
e perizia asseverata l’11 ottobre 1995 e successivi
accrescimenti;
b) dalla Biblioteca, quale risulta dalla relazione asseverata
il 26 luglio 1995 e successivi accrescimenti;
c) dai beni mobili ed immobili già esistenti
e che ulteriormente le pervenissero con la specifica
destinazione all’incremento patrimoniale.
3.2 - Le entrate della Fondazione sono costituite:
a) dal contributo previsto dal Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali per gli Istituti culturali;
b) da contributi di enti pubblici, collegati a singoli
progetti e iniziative;
c) da donazioni di soggetti privati;
d) dai proventi derivanti da contratti di ricerca da
essa conclusi, o dall’effettuazione di ricerche
ad essa commissionate, o dalla partecipazione a consorzi
con altri istituti italiani ed esteri;
e) dai proventi dei diritti di autore propri;
f) da un contributo annuo stabilito dal socio fondatore
sulla base di una convenzione. ARTICOLO
4. ORGANI
Sono organi della Fondazione:
a) il Comitato dei Garanti;
b) il Presidente;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Direttore;
e) il Comitato scientifico;
f) il Collegio dei Revisori dei Conti. ARTICOLO
5. COMITATO DEI GARANTI
5.1 - Il Comitato dei Garanti, composto secondo quanto
stabilito dalla norma transitoria del precedente statuto,
è costituito da un numero di membri non superiore
a 130.
Esso si riunisce almeno una volta ogni 3 anni.
Esso delibera validamente qualunque sia il numero dei
presenti, di persona o per delega.
Ciascun componente che non possa, per giustificato motivo
essere presente alla riunione, può farsi rappresentare
da altro membro del Comitato con delega scritta.
Nessun componente può essere portatore di più
di due deleghe.
L’assenza ingiustificata di persona o per delega
anche ad una sola riunione del Comitato comporta la
decadenza del membro assente, decadenza che viene pronunciata
per presa d’atto dal Consiglio di Amministrazione
nella prima riunione successiva. In presenza di particolari
circostanze, da valutarsi con particolare prudenza,
il Consiglio può sospendere la delibera di presa
d’atto della avvenuta decadenza.
5.2 - Il Comitato dei Garanti ha il compito di eleggere
il Presidente della Fondazione, su designazione del
socio fondatore. Alla prima votazione il candidato designato
deve ricevere il voto favorevole di almeno il 50% dei
componenti il Comitato, presenti di persona o per delega.
Nella successiva votazione il candidato può essere
eletto con il voto favorevole di almeno i due terzi
dei presenti alla riunione, di persona o per delega.
Se non può essere raggiunta tale maggioranza
il Comitato deve essere riconvocato entro sei mesi dalla
precedente riunione, previa designazione di altro candidato
da parte del socio fondatore. Durante tale periodo il
precedente Presidente resta in carica ad interim, se
ciò non sia possibile, il Consiglio dei Garanti
nomina il Presidente provvisorio, con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei presenti.
5.3 – Dato atto che ai sensi dell’articolo
7 del vigente statuto il Consiglio di Amministrazione
è composto di nove membri compreso il Presidente,
dei quali due membri designati dal socio fondatore,
il Comitato dei Garanti ha il compito di nominare gli
altri sei membri del Consiglio di Amministrazione.
La elezione deve essere effettuata sulla base di una
lista predisposta dal Presidente designato e dal Direttore
in carica, lista composta da non più di otto
persone. Il Comitato dei Garanti, con il voto favorevole
di almeno un terzo dei presenti di persona o per delega
può integrare tale elenco con l’inserimento
di non più di due altri candidati.
Procedendosi alla elezione sulla lista compilata secondo
quanto disposto dal precedente capoverso, ciascun votante
può esprimere non più di cinque preferenze.
Nel caso in cui, ai sensi del precedente punto 5.2,
il Presidente non venga eletto e si debba procedere
ad una nuova riunione, la nomina del Consiglio di Amministrazione
deve essere rinviata alla successiva riunione, dato
atto che la designazione dei membri del nuovo Consiglio
dovrà essere effettuata dal nuovo Presidente
designato dal socio fondatore ARTICOLO 6
- PRESIDENTE
Il Presidente presiede il Comitato dei Garanti e il
Comitato Scientifico. Provvede alla convocazione del
Comitato dei Garanti. Propone al Comitato dei Garanti
i membri che ad esso spetta designare nel Consiglio
di Amministrazione e nel Comitato Scientifico.
ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
7.1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto
da nove membri. Ne fanno parte il Presidente, due membri
designati dal socio fondatore, e sei membri eletti dal
Comitato dei Garanti. Esso nomina al suo interno il
Direttore. Il Consiglio dura in carica tre anni. I suoi
membri sono rieleggibili. In caso di vacanza il Consiglio
si reintegra per cooptazione.
7.2 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno
due volte l’anno, su convocazione del Direttore.
La convocazione può essere chiesta da tre membri.
Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza
dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
dei presenti.
7.3 - Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni
necessarie per l’amministrazione e il funzionamento
della Fondazione. In particolare:
a) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
b) determina le attività della Fondazione, sulla
base delle proposte formulate dal Comitato Scientifico
e nel quadro delle linee generali elaborate dal Comitato
dei Garanti;
c) delibera sul regolamento dei rapporti con il personale
della Fondazione;
d) delibera sui contratti da stipulare nell’interesse
della Fondazione e sulle liti attive e passive;
e) nomina nel suo seno il Direttore della Fondazione
e può nominare uno o due vice direttori, su proposta
del Direttore;
f) nomina il direttore degli Annali e i direttori delle
Riviste della Fondazione;
g) delibera sulle richieste di accesso al Comitato dei
Garanti presentate da almeno due membri dello stesso;
h) designa membri del Comitato Scientifico fino al numero
massimo di quattro;
i) designa i membri delle commissioni giudicatrici delle
borse bandite dalla Fondazione, nel rispetto delle disposizioni
previste per ogni singola borsa. ARTICOLO
8. DIRETTORE
Il Direttore presiede il Consiglio di Amministrazione.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Cura
l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione. A lui spetta la rappresentanza legale
della Fondazione nei confronti dei terzi anche in giudizio.
Convoca il Consiglio di Amministrazione almeno due volte
l’anno. Può delegare ai vice Direttori
i suoi poteri per determinati atti o categorie di atti.
ARTICOLO 9. COMITATO SCIENTIFICO
9.1 - Il Comitato Scientifico è composto dal
Presidente della Fondazione; dal Direttore; dai Vicedirettori;
dal Direttore degli Annali della Fondazione; dai direttori
delle riviste della Fondazione; dal responsabile dell’Archivio;
dal responsabile della Biblioteca; dal coordinatore
del Comitato Scientifico, indicato dal Presidente della
Fondazione; da un rappresentante degli Istituti Gramsci
regionali indicati dal Consiglio di Amministrazione;
da collaboratori permanenti della Fondazione impegnati
in rilevanti attività di coordinamento di progetti
e ricerche, designati dal Consiglio di Amministrazione
fino al numero massimo di dieci; da collaboratori designati
dal Comitato dei Garanti nel proprio seno fino al numero
massimo di dieci. Il Comitato Scientifico si riunisce
almeno due volte l’anno e dura in carica tre anni.
I suoi membri sono rieleggibili.
9.2 - Il Comitato Scientifico promuove e coordina le
attività scientifiche e di ricerca della Fondazione.
In particolare:
a) propone al Consiglio di Amministrazione le attività
di ricerca e le iniziative culturali;
b) propone al Consiglio di Amministrazione i temi di
ricerca sui quali assegnare le borse di studio e coordina
l’attività dei borsisti;
c) cura le pubblicazioni della Fondazione.
ARTICOLO 10. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
10.1 - Il Collegio dei Revisori dei conti è composto
da tre membri designati per tre anni dal socio fondatore
tra professori universitari di ruolo di materie giuridiche
ed economiche, e tra gli iscritti all'albo dei Revisori
Ufficiali dei Conti, tra dottori commercialisti o avvocati
con almeno quindici anni di iscrizione al rispettivo
albo professionale, al di fuori dei membri dei Comitati
della Fondazione.
10.2 - Il Collegio dei Revisori dei conti provvede al
riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare
tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle
valutazioni patrimoniali, esprime il suo avviso, mediante
apposita relazione, sul bilancio preventivo e quello
consuntivo; effettua verifiche di cassa. I membri del
Collegio hanno facoltà di assistere alle riunioni
del Consiglio di Amministrazione. ARTICOLO
11. EMOLUMENTI
Per i componenti degli organi amministrativi e di controllo,
gli eventuali emolumenti saranno determinati nel rispetto
di quanto stabilito dal comma 6 lett. c) dell’articolo
10 della menzionata legge n. 460/1997. ARTICOLO
12. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI E IMPIEGO DEGLI
AVANZI DI GESTIONE È fatto divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’organizzazione, a meno che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per
legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima
ed unitaria struttura.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente
impiegati per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 13. ESERCIZIO - SCRITTURE CONTABILI
- BILANCIO
L’esercizio chiude al trentuno dicembre di ogni
anno. La Fondazione è tenuta ad adottare e redigere
scritture contabili cronologiche e sistematiche atte
ad esprimere con compiutezza ed analiticità le
operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione
ed in particolare alla tenuta dei libri giornale ed
inventari in conformità di quanto disposto dagli
articoli 2216 e 2217 del Codice Civile.
Il bilancio della Fondazione dovrà essere redatto
entro quatto mesi dalla chiusura dell’esercizio
annuale e rappresentare adeguatamente la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione,
distinguendo le attività direttamente connesse
da quelle istituzionali. ANTICOLO 14. MODIFICHE
STATUTARIE
Le modifiche al presente statuto devono essere approvate
dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole
della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
ARTICOLO 15. NORMA FINALE E DEVOLUZIONE DEL
PATRIMONIO
la Fondazione venisse a trovarsi nell’impossibilità
di perseguire i suoi scopi, o si verificassero le altre
condizioni di cui all’art. 28 del Codice Civile,
il socio fondatore dovrà obbligatoriamente devolvere
il patrimonio residuo ai sensi della legge n. 460/97,
ad altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale o a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo
3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge. |
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