ARTICOLO
1. FONDAZIONE
Con la denominazione “Istituto Gramsci - ONLUS” è
costituita in Roma una Fondazione.
ARTICOLO 2. FINALITÀ DELLA FONDAZIONE
1. La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha come fine l’arricchimento
critico della tradizione del patrimonio ideale della sinistra e del
socialismo democratico in Europa.
Essa promuove, in questa ispirazione, studi e ricerche sull’opera
e il pensiero di Antonio Gramsci, sulla storia, la politica e la società
contemporanea, e sulle forme del loro mutamento.
Nella propria attività, essa si riferisce ai soggetti e agli
Istituti locali, nazionali e internazionali che presentano analoghe
ispirazioni e finalità.
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale, come definite nell’articolo 10 della legge n. 460/97.
2. La Fondazione nei suoi scopi istituzionali:
a) cura la tutela, la conservazione e l’arricchimento del proprio
archivio, e promuove l’attività di ricerca ad esso legata;
b) conserva e incrementa la propria biblioteca;
c) garantisce l’apertura al pubblico dell’archivio e della
biblioteca secondo i criteri adottati dalla Comunità Scientifica
Internazionale;
d) valorizza il proprio patrimonio archivistico e bibliotecario, tramite
l’applicazione delle nuove tecnologie;
e) promuove le pubblicazioni nazionali e internazionali delle opere
di Antonio Gramsci;
f) promuove le attività e le pubblicazioni nazionali e internazionali
legate all’opera e alla figura di Antonio Gramsci;
g) istituisce borse di studio e premi a favore di giovani studiosi italiani
e stranieri nelle discipline di sua competenza;
h) promuove le attività che si svolgono sul territorio nazionale
sotto il nome di Istituto Gramsci.
Per il raggiungimento dei suddetti scopi istituzionali la Fondazione:
i) promuove e organizza ricerche, corsi, convegni e pubblicazioni nelle
discipline di sua competenza;
l) promuove, progetta, organizza e gestisce anche su commessa o sulla
base di appositi finanziamenti, attività formative e seminariali
nelle discipline di sua competenza sia in via diretta sia a mezzo di
enti, strutture, e organismi pubblici o privati ai quali può
aderire o che può costituire in associazione con istituzioni
consimili.
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle
sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse
od accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse.
ARTICOLO 3. PATRIMONIO E PROVENTI
3.1 - 3.1 - Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dall’Archivio, quale risulta dalla relazione e perizia asseverata
l’11 ottobre 1995 e successivi accrescimenti;
b) dalla Biblioteca, quale risulta dalla relazione asseverata il 26
luglio 1995 e successivi accrescimenti;
c) dai beni mobili ed immobili già esistenti e che ulteriormente
le pervenissero con la specifica destinazione all’incremento patrimoniale.
3.2 - Le entrate della Fondazione sono costituite:
a) dal contributo previsto dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
per gli Istituti culturali;
b) da contributi di enti pubblici, collegati a singoli progetti e iniziative;
c) da donazioni di soggetti privati;
d) dai proventi derivanti da contratti di ricerca da essa conclusi,
o dall’effettuazione di ricerche ad essa commissionate, o dalla
partecipazione a consorzi con altri istituti italiani ed esteri;
e) dai proventi dei diritti di autore propri;
f) da un contributo annuo stabilito dal socio fondatore sulla base di
una convenzione.
ARTICOLO 4. ORGANI
Sono organi della Fondazione:
a) il Comitato dei Garanti;
b) il Presidente;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Direttore;
e) il Comitato scientifico;
f) il Collegio dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO 5. COMITATO DEI GARANTI
5.1 - Il Comitato dei Garanti, composto secondo quanto stabilito dalla
norma transitoria del precedente statuto, è costituito da un
numero di membri non superiore a 130.
Esso si riunisce almeno una volta ogni 3 anni.
Esso delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti, di persona
o per delega.
Ciascun componente che non possa, per giustificato motivo essere presente
alla riunione, può farsi rappresentare da altro membro del Comitato
con delega scritta.
Nessun componente può essere portatore di più di due deleghe.
L’assenza ingiustificata di persona o per delega anche ad una
sola riunione del Comitato comporta la decadenza del membro assente,
decadenza che viene pronunciata per presa d’atto dal Consiglio
di Amministrazione nella prima riunione successiva. In presenza di particolari
circostanze, da valutarsi con particolare prudenza, il Consiglio può
sospendere la delibera di presa d’atto della avvenuta decadenza.
5.2 - Il Comitato dei Garanti ha il compito di eleggere il Presidente
della Fondazione, su designazione del socio fondatore. Alla prima votazione
il candidato designato deve ricevere il voto favorevole di almeno il
50% dei componenti il Comitato, presenti di persona o per delega. Nella
successiva votazione il candidato può essere eletto con il voto
favorevole di almeno i due terzi dei presenti alla riunione, di persona
o per delega. Se non può essere raggiunta tale maggioranza il
Comitato deve essere riconvocato entro sei mesi dalla precedente riunione,
previa designazione di altro candidato da parte del socio fondatore.
Durante tale periodo il precedente Presidente resta in carica ad interim,
se ciò non sia possibile, il Consiglio dei Garanti nomina il
Presidente provvisorio, con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei presenti.
5.3 – Dato atto che ai sensi dell’articolo 7 del vigente
statuto il Consiglio di Amministrazione è composto di nove membri
compreso il Presidente, dei quali due membri designati dal socio fondatore,
il Comitato dei Garanti ha il compito di nominare gli altri sei membri
del Consiglio di Amministrazione.
La elezione deve essere effettuata sulla base di una lista predisposta
dal Presidente designato e dal Direttore in carica, lista composta da
non più di otto persone. Il Comitato dei Garanti, con il voto
favorevole di almeno un terzo dei presenti di persona o per delega può
integrare tale elenco con l’inserimento di non più di due
altri candidati.
Procedendosi alla elezione sulla lista compilata secondo quanto disposto
dal precedente capoverso, ciascun votante può esprimere non più
di cinque preferenze.
Nel caso in cui, ai sensi del precedente punto 5.2, il Presidente non
venga eletto e si debba procedere ad una nuova riunione, la nomina del
Consiglio di Amministrazione deve essere rinviata alla successiva riunione,
dato atto che la designazione dei membri del nuovo Consiglio dovrà
essere effettuata dal nuovo Presidente designato dal socio fondatore
ARTICOLO 6 - PRESIDENTE
Il Presidente presiede il Comitato dei Garanti e il Comitato Scientifico.
Provvede alla convocazione del Comitato dei Garanti. Propone al Comitato
dei Garanti i membri che ad esso spetta designare nel Consiglio di Amministrazione
e nel Comitato Scientifico.
ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
7.1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri.
Ne fanno parte il Presidente, due membri designati dal socio fondatore,
e sei membri eletti dal Comitato dei Garanti. Esso nomina al suo interno
il Direttore. Il Consiglio dura in carica tre anni. I suoi membri sono
rieleggibili. In caso di vacanza il Consiglio si reintegra per cooptazione.
7.2 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno,
su convocazione del Direttore. La convocazione può essere chiesta
da tre membri. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza
dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
7.3 - Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni necessarie
per l’amministrazione e il funzionamento della Fondazione. In
particolare:
a) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
b) determina le attività della Fondazione, sulla base delle proposte
formulate dal Comitato Scientifico e nel quadro delle linee generali
elaborate dal Comitato dei Garanti;
c) delibera sul regolamento dei rapporti con il personale della Fondazione;
d) delibera sui contratti da stipulare nell’interesse della Fondazione
e sulle liti attive e passive;
e) nomina nel suo seno il Direttore della Fondazione e può nominare
uno o due vice direttori, su proposta del Direttore;
f) nomina il direttore degli Annali e i direttori delle Riviste della
Fondazione;
g) delibera sulle richieste di accesso al Comitato dei Garanti presentate
da almeno due membri dello stesso;
h) designa membri del Comitato Scientifico fino al numero massimo di
quattro;
i) designa i membri delle commissioni giudicatrici delle borse bandite
dalla Fondazione, nel rispetto delle disposizioni previste per ogni
singola borsa.
ARTICOLO 8. DIRETTORE
Il Direttore presiede il Consiglio di Amministrazione. Dura in carica
tre anni ed è rieleggibile. Cura l’esecuzione delle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione. A lui spetta la rappresentanza legale
della Fondazione nei confronti dei terzi anche in giudizio. Convoca
il Consiglio di Amministrazione almeno due volte l’anno. Può
delegare ai vice Direttori i suoi poteri per determinati atti o categorie
di atti.
ARTICOLO 9. COMITATO SCIENTIFICO
9.1 - Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente della
Fondazione; dal Direttore; dai Vicedirettori; dal Direttore degli Annali
della Fondazione; dai direttori delle riviste della Fondazione; dal
responsabile dell’Archivio; dal responsabile della Biblioteca;
dal coordinatore del Comitato Scientifico, indicato dal Presidente della
Fondazione; da un rappresentante degli Istituti Gramsci regionali indicati
dal Consiglio di Amministrazione; da collaboratori permanenti della
Fondazione impegnati in rilevanti attività di coordinamento di
progetti e ricerche, designati dal Consiglio di Amministrazione fino
al numero massimo di dieci; da collaboratori designati dal Comitato
dei Garanti nel proprio seno fino al numero massimo di dieci. Il Comitato
Scientifico si riunisce almeno due volte l’anno e dura in carica
tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.
9.2 - Il Comitato Scientifico promuove e coordina le attività
scientifiche e di ricerca della Fondazione. In particolare:
a) propone al Consiglio di Amministrazione le attività di ricerca
e le iniziative culturali;
b) propone al Consiglio di Amministrazione i temi di ricerca sui quali
assegnare le borse di studio e coordina l’attività dei
borsisti;
c) cura le pubblicazioni della Fondazione.
ARTICOLO 10. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
10.1 - Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri
designati per tre anni dal socio fondatore tra professori universitari
di ruolo di materie giuridiche ed economiche, e tra gli iscritti all'albo
dei Revisori Ufficiali dei Conti, tra dottori commercialisti o avvocati
con almeno quindici anni di iscrizione al rispettivo albo professionale,
al di fuori dei membri dei Comitati della Fondazione.
10.2 - Il Collegio dei Revisori dei conti provvede al riscontro degli
atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili
e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime il suo avviso,
mediante apposita relazione, sul bilancio preventivo e quello consuntivo;
effettua verifiche di cassa. I membri del Collegio hanno facoltà
di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 11. EMOLUMENTI
Per i componenti degli organi amministrativi e di controllo, gli eventuali
emolumenti saranno determinati nel rispetto di quanto stabilito dal
comma 6 lett. c) dell’articolo 10 della menzionata legge n. 460/1997.
ARTICOLO 12. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI E IMPIEGO DEGLI AVANZI
DI GESTIONE
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili
e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che
per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria
struttura.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 13. ESERCIZIO - SCRITTURE CONTABILI - BILANCIO
L’esercizio chiude al trentuno dicembre di ogni anno. La Fondazione
è tenuta ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche
e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità
le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione ed in particolare
alla tenuta dei libri giornale ed inventari in conformità di
quanto disposto dagli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile.
Il bilancio della Fondazione dovrà essere redatto entro quatto
mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale e rappresentare adeguatamente
la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione,
distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.
ANTICOLO 14. MODIFICHE STATUTARIE
Le modifiche al presente statuto devono essere approvate dal Consiglio
di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei due
terzi dei suoi componenti.
ARTICOLO 15. NORMA FINALE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
la Fondazione venisse a trovarsi nell’impossibilità di
perseguire i suoi scopi, o si verificassero le altre condizioni di cui
all’art. 28 del Codice Civile, il socio fondatore dovrà
obbligatoriamente devolvere il patrimonio residuo ai sensi della legge
n. 460/97, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale
o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo
di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.
662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.